SOSPENSIONE DELLA CARRIERA
validità: anno accademico 2009/2010
Lo studente iscritto a un corso di studio può chiedere la sospensione della carriera per uno o più anni accademici qualora intenda iscriversi ad una Scuola di specializzazione, a un Master universitario, a un Dottorato di ricerca, o per frequentare corsi di studio presso università estere o presso Accademie militari.
Per essere ammesso alla sospensione lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nella quale verrà indicato, oltre ai propri dati anagrafici, il corso a cui ci si iscriverà, il corso che si intende sospendere e la durata della sospensione.
Lo studente sospeso è esonerato dalla tassa di iscrizione e dai contributi. Durante il periodo di sospensione della carriera lo studente non può compiere alcun atto di carriera per il corso di studio sospeso. Il periodo di sospensione interrompe i termini di decadenza.
A seguito del conseguimento del titolo del corso causa della sospensione o di formale rinuncia allo stesso, lo studente può riattivare la precedente carriera presentando apposita domanda ed effettuando il pagamento di un diritto fisso per l'atto amministrativo di ripresa.
Lo studente che abbia sospeso gli studi senza avere completato gli anni di iscrizione in corso, non può riprendere gli studi con iscrizione al precedente corso qualora per il medesimo siano state disattivate le annualità utili ai fini del proseguimento della carriera.